ORDINANZA SULLE DERRATE ALIMENTARI - L'ESSENZIALE IN BREVE
L'Ordinanza sulle derrate alimentari serve a proteggere i consumatori da rischi per la salute e da frode e ad assicurare una manipolazione igienica delle derrate alimentari. Il suo adempimento è ovvio per prodotti di qualità. Per i prodotti Gemma sono particolarmente importanti i seguenti aspetti:
SPECIFICAZIONE
I prodotti destinati alla vendita devono recare il nome del produttore, la designazione specifica e il Paese di provenienza. In Svizzera è inoltre obbligatoria l'indicazione del prezzo. Ad eccezione del Paese di provenienza e del prezzo, queste indicazioni possono essere fornite anche oralmente (nel negozio in azienda o al mercato). La merce preimballata composta da diversi prodotti come per esempio miscele di farina deve inoltre recare un elenco degli ingredienti in ordine decrescente e l'indicazione della data.
DATA DI CONSUMO
Per le derrate alimentari facilmente deperibili va indicata la data di consumo, p. es. "da consumare entro il …". Le uova Gemma devono inoltre recare la data di deposizione: essa deve figurare o sull'uovo stesso o sulla fascetta. Attenzione: una volta refrigerate, le uova devono rimanere al fresco fino al momento della vendita. Le uova possono essere immagazzinate e vendute anche non refrigerate fino a 20 giorni dalla data di deposizione.
IN CASO DI INCERTEZZA
Se avete domande in merito a singoli requisiti specifici dei prodotti, vogliate rivolgervi all'ispettorato cantonale delle derrate alimentari oppure a Bio Suisse.